Art. 12 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b),  2,
commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21,  pari  a  1.114,5
milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno
2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni  di
euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
  a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013,  a  77  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  b)  quanto  a  98  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di
euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per  l'anno  2015,  a  51
milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22; 
  d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di
euro   per   l'anno   2014,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della
legge 24 dicembre 2012, n.228; 
  e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni  di
euro  per  l'anno  2015,  mediante  corrispondente  riduzione   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  24
dicembre 2012 n. 228; 
  f)  quanto  a  7,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione del fondo  per  il  funzionamento  ordinario
delle Universita'; 
  g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2014   al   2017,   mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.