Art. 12 
 
(Disposizioni  in  materia  di  imprese   di   interesse   strategico
                             nazionale) 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  necessarie  per
assicurare   il   rispetto   delle   prescrizioni    di    legge    e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA  di  Taranto,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'   di
provvedere  e  di  evitare  ulteriori  ritardi,  e'  autorizzata   la
costruzione e la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel  perimetro  dell'impianto
produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia,
che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale e  valutazione
d'impatto ambientale positivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al  conferimento
dei rifiuti prodotti dall'attivita'  dell'ILVA  di  Taranto  e  dagli
interventi necessari per il risanamento ambientale. 
  2. Le modalita' di costruzione e di gestione  delle  discariche  di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata  protezione
ambientale e sanitaria, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta  del  sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la  protezione  e  ricerca
ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale  (ARPA)
della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di
Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. 
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti  con
parti correlate in corso  d'esecuzione  alla  data  del  decreto  che
dispone  il   commissariamento   dell'impresa,   ove   questi   siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di  cui
ai commi 5 e 6 del predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai  rapporti  di  lavoro  subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter  e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  4. La disciplina  della  responsabilita'  per  il  commissario,  il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. 
  5. I finanziamenti  a  favore  dell'impresa  commissariata  di  cui
all'articolo 1, comma 1  del  decreto-  legge  n.  61  del  2013,  in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune  controllo,  funzionali  alla  predisposizione  e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto  articolo
sono prededucibili ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza  con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le  modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,
prevedendo anche misure di compensazione  ambientale  per  il  Comuni
interessati. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6,  sono  a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere  a  carico  della  finanza
pubblica.