Art. 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) 1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 la parola "Alle" e' sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle"; b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014"; c) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.". 2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.