(Regolamento-art. 12)
                             Articolo 12 
 
Riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio  delle  attivita'
                   agricole, comprese le residenze 
 
  1. I manufatti dotati di regolare  titolo  abilitativo,  conseguito
prima dell'entrata in  vigore  del  presente  Regolamento,  non  sono
tenuti al rispetto delle presenti disposizioni,  fermo  restando  che
gli interventi di  manutenzione  e  di  recupero  degli  stessi  sono
assentibili solo se rispettano le indicazioni qualitative di cui alle
norme contenute nella successiva Sezione III. 
  2.  Gli  interventi  di  recupero  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  a) esclusione di aumento di volumetria, di modifiche della sagoma e
delle superfici utili, e senza possibilita' di cambio di destinazione
d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa; 
  b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche
e dimensionali dell'edificio, con esclusione - nell'edilizia  storica
- degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano
finalizzate al  mantenimento  e  al  consolidamento  delle  strutture
originali,   nonche'   conservazione   di    elementi    di    valore
storico-architettonico    eventualmente    presenti    nell'organismo
edilizio. 
  3. Gli interventi ammissibili devono inoltre essere realizzati  nei
seguenti termini: 
  a) sono escluse le  trasformazioni  della  struttura  che  alterino
radicalmente   l'originario   assetto    statico    e    distributivo
dell'organismo; sono inoltre escluse le trasformazioni  che  alterino
significativamente   la   morfologia   dei   fronti,   comprese    la
distribuzione e le caratteristiche dimensionali e  costruttive  delle
aperture, delle coperture, in particolare, le quote  di  imposta  dei
solai e delle relative pendenze e sporgenze di  gronda,  al  fine  di
salvaguardare i caratteri connotativi, i  materiali  e  le  soluzioni
proprie della consuetudine costruttiva locale; 
  b) devono essere mantenuti i tipi  di  paramento  propri  (intonaci
compresi) della tradizione locale, i  motivi  di  decoro  plastici  e
pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica; 
  c) e' vietata la realizzazione di verande,  tettoie,  sporti  e  di
qualsiasi  elemento  costruttivo  sporgente  rispetto  al   perimetro
esterno dell'edificio; 
  d) ne' permessa, nel caso in cui l'edificio ne sia  sprovvisto,  la
realizzazione della scala di  accesso  alla  coperture  dell'edificio
della larghezza massima di 90 cm  da  realizzarsi  esclusivamente  in
muratura portante con finitura esterna ad intonaco; 
  e)  sono  da  mantenere  i  tipi   di   paramento,   le   partiture
architettoniche, che caratterizzano i fronti del corpo  di  fabbrica,
attraverso interventi di restauro conservativo volti a  ridurre  allo
stretto indispensabile la sostituzione o la ricostituzione di parti o
di componenti obsolete; 
  f) sono da mantenere le forme, i materiali  e  le  lavorazioni  dei
serramenti e della loro  partitura,  degli  scuri  e  delle  persiane
presenti, dei comignoli, dei componenti in  ferro  quali  cancellate,
inferriate e ringhiere, dei canali di gronda  e  dei  tubi  pluviali,
secondo le indicazioni di cui alle norme contenute  nella  successiva
Sezione III.