Articolo 12 Riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio delle attivita' agricole, comprese le residenze 1. I manufatti dotati di regolare titolo abilitativo, conseguito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni, fermo restando che gli interventi di manutenzione e di recupero degli stessi sono assentibili solo se rispettano le indicazioni qualitative di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III. 2. Gli interventi di recupero devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) esclusione di aumento di volumetria, di modifiche della sagoma e delle superfici utili, e senza possibilita' di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa; b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione - nell'edilizia storica - degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonche' conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio. 3. Gli interventi ammissibili devono inoltre essere realizzati nei seguenti termini: a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture, in particolare, le quote di imposta dei solai e delle relative pendenze e sporgenze di gronda, al fine di salvaguardare i caratteri connotativi, i materiali e le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale; b) devono essere mantenuti i tipi di paramento propri (intonaci compresi) della tradizione locale, i motivi di decoro plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica; c) e' vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio; d) ne' permessa, nel caso in cui l'edificio ne sia sprovvisto, la realizzazione della scala di accesso alla coperture dell'edificio della larghezza massima di 90 cm da realizzarsi esclusivamente in muratura portante con finitura esterna ad intonaco; e) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre allo stretto indispensabile la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete; f) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III.