Art. 12 
 
 
     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli   similari,   esclusi   comunque   titoli
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi  e  convertibili,
da  parte  della  societa'  per  la  cartolarizzazione  dei   crediti
emittente i titoli.»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove
vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti  nonche'
ogni altra somma pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai
sensi delle operazioni accessorie condotte  nell'ambito  di  ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione dei pagamenti. 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c).»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo' altresi' applicarsi, su  espressa
volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1,  1-bis  e
2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati e i crediti  sorti  posteriormente  a  tale  data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi  dalla
banca cedente e' dato avviso mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 7-quater. 
 
 
               Cessione di ulteriori crediti e titoli 
 
  1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano  anche  alle  operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e  titoli  similari,
crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole
e medie imprese, crediti derivanti  da  contratti  di  leasing  o  di
factoring, nonche' di titoli  emessi  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.». 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari  di  cui  al  presente
articolo,  le  quote  di  fondi   di   investimento   che   investono
prevalentemente  negli  anzidetti  strumenti  finanziari,  nonche'  i
titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione  aventi  ad
oggetto gli anzidetti strumenti finanziari  costituiscono,  anche  se
non destinati ad essere negoziati in un mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi  ammessi  a
copertura delle riserve tecniche delle imprese  di  assicurazione  di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni. Entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'IVASS  adotta  un  regolamento  che
disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura  delle  riserve
tecniche tramite gli  attivi  sopra  menzionati.  L'investimento  nei
titoli e nelle quote di fondi di cui al presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa  del  pagamento
e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
               Operazioni di finanziamento strutturate 
 
  1. Gli articoli da 15 a 20 si  applicano  anche  alle  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di  obbligazioni  o  titoli  similari  alle   obbligazioni   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  da  chiunque  sottoscritte,  alle  loro
eventuali  surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese  le  cessioni  di  credito
stipulate in relazione  alle  stesse,  nonche'  ai  trasferimenti  di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione di emissione. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. La ritenuta del 20 per  cento  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi  e  gli  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle  cambiali  finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  aventi  una  scadenza  a  medio  o  lungo  termine,  la  cui
sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori  qualificati
ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'esercizio   2014,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 616, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
relativo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.