(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
                       MODIFICHE E RISOLUZIONE 
 
  Nessuna Parte puo' modificare, o cercare di evitare o  limitare  il
presente Accordo senza il previo consenso scritto di  ciascuna  delle
altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere  approvata
per iscritto da tutte le  Parti  ed  entrano  in  vigore  secondo  la
procedura di cui all'articolo 14 del presente  Accordo.  Il  presente
Accordo resta in vigore  a  tutti  gli  effetti  fino  alla  data  di
completamento  dello  smantellamento  di  tutto  il  Gasdotto   Trans
Adriatico.  Nessuna  delle  parti  puo'  denunciare  o  recedere  dal
presente Accordo o sospendere  l'adempimento  dei  suoi  obblighi  ai
sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso  di  ciascuna
delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans  Adriatico  non  e'
selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale
dalla Regione del  Caspio  verso  l'Europa,  TAP  identifichera',  in
accordo con le Parti ed entro un periodo di 24  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  fonti  alternative   di
approvvigionamento. In mancanza di  cio',  una  Parte  puo'  recedere
dall'Accordo con  l'invio,  tre  mesi  prima,  di  una  comunicazione
scritta alle altre Parti per via diplomatica.