Art. 12 
 
 
           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  12  dell'art.  43  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
          servizi  di  media   audiovisivi   e   radiofonici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «12. I soggetti che esercitano  l'attivita'  televisiva
          in ambito nazionale su  qualunque  piattaforma  che,  sulla
          base dell'ultimo provvedimento di  valutazione  del  valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2014,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate, controllanti o collegate  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile».