Art. 12 Trasparenza delle fasi del procedimento 1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.