Art. 12 
 
 
 Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee 
 
  1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all'art.  2,  comma  2,
del Codice al fine di trasmettere documenti informatici soggetti alla
registrazione di  protocollo,  si  accredita  presso  l'indice  delle
amministrazioni di  cui  all'art.  11  fornendo  almeno  le  seguenti
informazioni identificative: 
  a) denominazione dell'amministrazione; 
  b) codice fiscale dell'amministrazione 
  c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione; 
  d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee; 
  e) articolazione dell'amministrazione per uffici; 
  f) il nominativo del referente  dell'amministrazione  per  l'indice
delle amministrazioni. 
  2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per  ciascuna
area organizzativa omogenea: 
  a) la denominazione; 
  b) il codice identificativo; 
  c) le caselle di posta elettronica di cui all'art. 18, comma 2; 
  d) il nominativo del responsabile della gestione documentale; 
  e) la data di istituzione; 
  f) l'eventuale data di soppressione; 
  g) l'elenco degli uffici utente dell'area organizzativa omogenea. 
  3. Il codice identificativo associato a ciascuna area organizzativa
omogenea e' inserito dall'amministrazione al momento  dell'iscrizione
dell'area organizzativa stessa nell'indice. 
  4. Il codice identificativo associato a ciascun ufficio  utente  e'
assegnato  automaticamente  dall'indice   delle   amministrazioni   e
identifica univocamente l'ufficio all'interno dell'indice stesso. 
  5. L'elenco dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' pubblicato  sul  sito
dell'indice delle amministrazioni e aggiornato  a  cura  dell'Agenzia
per l'Italia digitale.