Art. 12 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attivita' con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di questo ultimo. 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'art. 11 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi. 7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.