Art. 12 
 
 
                        Sezione emergenziale 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  2,
comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  alle  prestazioni  straordinarie  di   cui
all'art. 5, comma 1, lettera b): 
    a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si  concludano  con  accordo  aziendale  o  di
gruppo. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),  il  Fondo  provvede  al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI  e
finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al  comma  8,
fino ad una somma pari: 
    a)  all'80%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con la riduzione,  ove  applicabile,  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad  un  importo  di  Euro
2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari  annue  fino  a  Euro
40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. 
    b)  al  70%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  Euro
2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a
Euro 52.890; 
    c)  al  60%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore pari  ad  un  importo  di  Euro  3.702  lordi
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. 
  L'integrazione di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  soggetta  alle
regole sulla sussistenza dei requisiti,  sulla  sospensione  e  sulla
decadenza previste per la indennita' ASpI. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per  tutto  il  periodo  di  percezione  da  parte   del   lavoratore
dell'indennita' ASpI. 
  5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da  parte
del datore di lavoro, un contributo il cui  ammontare  e'  pari  alla
meta' delle prestazioni, comprensive della  correlata  contribuzione,
deliberate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. 
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 
  8. Nei casi in cui la misura degli interventi di  cui  al  comma  1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle  risorse  della  sezione  emergenziale  individuati  dal
Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  d),   la
differenza resta a carico del datore di lavoro.