Art. 12 
 
      Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attivita' 
                 dei gestori dell'identita' digitale 
 
  1. Il gestore dell'identita' digitale comunica all'Agenzia  e  agli
utenti a cui  ha  attribuito  l'identita'  digitale  l'intenzione  di
cessare la propria attivita' almeno trenta giorni prima della data di
cessazione,  indicando  gli  eventuali  gestori  sostitutivi,  ovvero
segnalando la necessita' di  revocare  le  identita'  digitali  dallo
stesso rilasciate. 
  2.  Il  gestore  sostitutivo,  previo   invio   all'Agenzia   della
dichiarazione di accettazione  e  previa  acquisizione  del  consenso
degli  utenti,  subentra  nella  gestione  delle  identita'  digitali
rilasciate  dal  gestore  cessato   e   nella   conservazione   delle
informazioni di cui all'art. 7, comma 8. 
  3. Salvo quanto disposto al  comma  2,  il  gestore  dell'identita'
digitale che cessa la  propria  attivita',  scaduto  il  termine  del
periodo previsto al comma 1, revoca le identita' digitali rilasciate. 
  4.  L'Agenzia,   previo   accertamento   della   violazione   delle
disposizioni di cui al presente decreto e dei  regolamenti  attuativi
adottati  ai  sensi  dell'art.  4,  puo'  disporre   la   sospensione
dell'attivita' di attribuzione di identita' digitali per  un  periodo
minimo di un mese e massimo di un anno o, nei  casi  piu'  gravi,  la
revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale. 
  5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita'
digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui
al presente articolo.