Art. 12 Trattamento dei dati e misure di sicurezza 1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS. 2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalita' di accesso. 3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche' di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate. 4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione puo' essere altresi' utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza. 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 31 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 11. (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati». «Art. 31. (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta».