Art. 12 
 
             Trattamento dei dati e misure di sicurezza 
 
  1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema
informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e',  a  tale  fine,
titolare del  trattamento  dei  dati,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  L'ente  erogatore  e'
titolare  del  trattamento  dei  dati  relativi  agli  utenti   delle
prestazioni da  esso  erogate,  compreso  l'ISEE  e  le  informazioni
analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS. 
  2. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo  31  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  approva  con  decreto
direttoriale  il  disciplinare  tecnico  contenente  le   misure   di
sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita
anche accidentali dei dati stessi, di accesso non  autorizzato  o  di
trattamento non  consentito  o  non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta.  In  particolare,  il  disciplinare  specifica  le   regole
tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza  dei
dati trattati nell'ambito del  sistema  informativo  ISEE,  anche  in
riferimento alle modalita' di accesso. 
  3.  I  singoli  centri  di  assistenza  fiscale   che,   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 6, ricevono  la  DSU  possono  effettuare  il
trattamento dei dati al fine di comunicare i dati  all'INPS,  nonche'
di eventualmente assistere il dichiarante  nella  compilazione  della
DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato  cartaceo
o elettronico, dai centri medesimi al  solo  fine  di  consentire  le
verifiche del caso da parte dell'INPS  e  degli  enti  erogatori.  Ai
centri di assistenza fiscale non  e'  consentita  la  diffusione  dei
dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti  con
le suddette finalita'. Dopo due  anni  dalla  trasmissione  dei  dati
all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono  alla  distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,
altresi', ai comuni che ricevono DSU  per  prestazioni  da  essi  non
erogate. 
  4. L'INPS e gli  enti  erogatori  effettuano  elaborazioni  a  fini
statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai  fini
della predisposizione da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   di   un   rapporto   annuale   di   monitoraggio
sull'attuazione  della  disciplina  dell'ISEE,  provvede  secondo  le
indicazioni del Ministero  alle  elaborazioni  volte  a  fornire  una
rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla  fornitura
al medesimo  Ministero  di  un  campione  in  forma  individuale,  ma
anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle  DSU,  privo
di  ogni  riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli
interessati e comunque secondo modalita' che  rendono  questi  ultimi
non identificabili. Il campione puo' essere altresi'  utilizzato  dal
medesimo  Ministero   per   effettuare   elaborazioni   a   fini   di
programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce  il  campione
in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per
le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni  e  alle
province autonome che ne  fanno  richiesta,  secondo  le  indicazioni
delle stesse, con  riferimento  al  proprio  ambito  territoriale  di
competenza. 
  5. Ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di  natura
sostanziale, i dati sono  conservati  dall'INPS,  dall'Agenzia  delle
entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non  superiore
a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6.  Ai  fini  del  monitoraggio  sull'attuazione  della  disciplina
dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche  sulla  base
delle evidenze del rapporto di cui  al  comma  4,  e'  istituito  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato
consultivo  del  quale  fanno  parte  rappresentanti  dei   ministeri
interessati, dell'INPS, delle  regioni  e  delle  province  autonome,
dell'ANCI,  delle  parti  sociali  e  delle  associazioni   nazionali
portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato  non  derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 31 del citato
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196:  «Art.  11.
          (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati).  -  1.  I
          dati personali oggetto di trattamento sono: 
              a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
              b)  raccolti  e  registrati  per   scopi   determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
              c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
              d) pertinenti, completi e non eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
              e)   conservati   in    una    forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati». 
              «Art.  31.  (Obblighi  di  sicurezza).  -  1.  I   dati
          personali  oggetto  di   trattamento   sono   custoditi   e
          controllati, anche in relazione alle  conoscenze  acquisite
          in base al progresso tecnico, alla natura dei dati  e  alle
          specifiche caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da
          ridurre  al  minimo,  mediante  l'adozione  di   idonee   e
          preventive misure di sicurezza, i rischi di  distruzione  o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato o di trattamento non consentito o non  conforme
          alle finalita' della raccolta».