Art. 12 
 
 
Riduzione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   civile   del
                       Ministero della difesa 
 
  1. Al libro nono, titolo II, capo II, del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  l'articolo  2259,  e'  inserita  la  seguente  sezione:
«Sezione V-bis - Personale civile»; 
    b) all'articolo  2259-bis,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  prorogate  fino
all'anno 2019.»; 
    c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle  dotazioni  organiche  del
personale civile). - 1. Ai  fini  del  graduale  conseguimento  della
dotazione organica complessiva del  personale  civile  del  Ministero
della difesa fissata in 20.000 unita' al 1° gennaio 2025,  ovvero  al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  in
aderenza  al  processo  di  revisione  dell'assetto   strutturale   e
organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della  difesa  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con  cadenza
triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica
complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. 
  2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo  di
stato maggiore della difesa,  d'intesa  con  il  Segretario  generale
della difesa per l'area di relativa competenza,  previa  informazione
alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire  la  dotazione
organica complessiva,  suddivisa  per  profili  professionali,  nelle
strutture   centrali   e   periferiche    in    cui    si    articola
l'amministrazione. 
  3.  In  riferimento  alla  dotazione  organica   complessiva   come
ripartita dal decreto del Ministro della difesa,  il  Capo  di  Stato
maggiore della difesa, su  proposta  del  Segretario  generale  della
difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva
competenza, predispone il piano di  riassorbimento  delle  unita'  di
personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del
successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
rideterminazione degli organici.  Il  piano,  adottato  dal  Ministro
della difesa previo esame entro trenta giorni con  le  organizzazioni
sindacali, individua: 
    a)  le  unita'  di  personale  risultanti   complessivamente   in
eccedenza ovvero carenti, suddivise per  area  funzionale  e  profilo
professionale; 
    b) nell'ambito delle unita' risultanti in  eccedenza,  le  unita'
riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri: 
      1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo
le vigenti disposizioni; 
      2)   riconversione   professionale,    nell'ambito    dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure  fissati
in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista  dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  del  personale  del
comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione; 
      3)  attuazione  di  procedure  di   mobilita'   interna   anche
attraverso l'adozione  di  misure  che  agevolano  il  reimpiego  del
personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli  interessati,
nei limiti dei posti disponibili; 
      4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, secondo le modalita' previste dalle  vigenti  disposizioni,
anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22,  comma  20,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
      5)  a  decorrere  dall'anno   2016   avvio   di   processi   di
trasferimento  presso  altre  amministrazioni   pubbliche,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro i contingenti e le misure  percentuali  e  con  i  criteri
stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  in
misura non inferiore al  15  per  cento  delle  complessive  facolta'
assunzionali delle predette  amministrazioni  e  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,  previo  esame,   entro   trenta   giorni,   con   le
organizzazioni sindacali;  i  posti  eventualmente  non  coperti  dal
personale civile  sono  devoluti  a  favore  del  personale  militare
secondo  le  modalita'  di   cui   all'articolo   2209-quinquies.   I
trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura  percentuale  stabilita  con  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente,  previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e  professionali
richiesti per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i  requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire. 
  4. Le misure di attuazione  del  piano  sono  adottate  sentite  le
organizzazioni sindacali. 
  5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e  con  le
modalita' definiti dal  piano  e'  collocato  in  disponibilita'.  Il
periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo  33  del
decreto legislativo n. 165 del 2001  puo'  essere  aumentato  fino  a
sessanta mesi,  laddove  il  personale  collocato  in  disponibilita'
maturi  entro  il  predetto  arco  temporale  i  requisiti   per   il
trattamento pensionistico. 
  6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al  comma  3,
con decreto del Ministro della difesa si provvede  alla  ricognizione
annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile. 
  7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei  risparmi  derivanti
dalla progressiva riduzione del personale civile,  accertati  secondo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge  31
dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad  alimentare  i  fondi  per  la
retribuzione delle produttivita' del personale civile  del  Ministero
della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e  non  superiore
al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalita'
previste dal citato articolo.»; 
  «Art.  2259-quater  (Piani  di  miglioramento   individuale   della
professionalita' del personale civile). - 1. In aderenza al  processo
di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo  del  Ministero
della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle  disposizioni
vigenti in materia di progressioni di carriera, il  migliore  impiego
delle risorse umane  disponibili,  nell'ottica  della  valorizzazione
delle relative  professionalita',  nonche'  di  agevolare  l'adozione
delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del  personale
eventualmente  in  eccedenza,  a  decorrere  dall'anno  2016  e  fino
all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  244,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, nel «Piano triennale  di  formazione  dei  dirigenti  e  dei
funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui  all'articolo
8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.  70,
e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze
straordinarie  e  urgenti  di   formazione   del   personale   civile
appartenente all'area terza connesse con: 
    a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i  procedimenti
di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e
lavori, in campo nazionale e internazionale; 
    b)  la  riconversione  professionale,  ai  fini   del   reimpiego
nell'ambito del  Ministero  della  difesa  ovvero  del  trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  d'intesa  con  le
amministrazioni di destinazione; 
  2. Le esigenze di formazione  di  cui  al  comma  1  devono  essere
assolte entro i corrispondenti anni del  «Programma  triennale  delle
attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
2013,  n.  70.  Nelle  more  dell'avvio  del   «Sistema   unico   del
reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze  straordinarie
e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro  di
formazione della difesa. 
  3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Centro  di
formazione della difesa, su indicazione del Capo  di  stato  maggiore
della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone,  entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno,  un  programma  annuale  straordinario  di
formazione, da attuare anche  attraverso  strutture  decentrate,  che
individua in particolare: 
    a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del
personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego
nell'ambito del  Ministero  della  difesa  ovvero  del  trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  d'intesa  con  le
amministrazioni di destinazione; 
    b)  moduli  formativi  di  base  e   di   specializzazione,   per
ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato  agli  arsenali,
agli stabilimenti, ai poli  di  mantenimento,  ai  centri  tecnici  e
polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa; 
    c) moduli formativi destinati  al  personale  militare  di  grado
corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza,
al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  piano  di  programmazione
triennale scorrevole dei transiti  nei  ruoli  del  personale  civile
delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  2209-quater,
d'intesa con le amministrazioni di destinazione. 
  4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un  esame
finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie
oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione. 
  5. Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  d'intesa  con  il
Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali,  stabilisce
annualmente il numero dei posti da riservare a favore  del  personale
civile per la partecipazione  ai  corsi  svolti  presso  istituti  di
formazione militare, in misura non inferiore  al  20  per  cento  dei
posti complessivamente disponibili. 
  6. Alla formazione del personale civile del Ministero della  difesa
e' annualmente destinata quota parte  dei  risparmi  derivanti  dalla
riduzione del personale civile,  accertati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6,  comma  13,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2  per
cento e non superiore al  5  per  cento,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.»; 
  «Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza).  -  1.  Fino  al  31
dicembre  2024,  ovvero  al  diverso  termine  stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  nei
concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta'
assunzionali, il 50 per cento dei posti e'  riservato  a  favore  del
personale civile appartenente all'area terza dello  stesso  Ministero
in possesso dei prescritti requisiti.»; 
  «Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici  di  Forza
armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024,  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244, in deroga  all'articolo  51  del  presente  codice,  le
dotazioni organiche di ciascuno degli  enti  dipendenti  dai  comandi
logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma  1,  lettera
c), sono stabilite con il decreto del Ministro della  difesa  di  cui
all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di  riduzione
graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e  di
gestione economica, da conseguire  anche  attraverso  l'avvio  di  un
processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun  ente,
in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con
i programmi di lavoro, con decreto  del  Ministro  della  difesa,  su
proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata  per  il  tramite
del Capo di stato maggiore della difesa,  sentite  le  organizzazioni
sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione
annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile  e  ad
apportare le coerenti  modifiche  ordinative,  anche  rimodulando  la
ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il  medesimo  decreto
puo'  essere  rideterminato  il  grado  dell'ufficiale   preposto   a
ricoprire la carica di direttore dell'ente. 
  2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva  degli  enti
di cui al comma  1,  i  Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,
annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei  lavori
esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e  classificazione
di  settori  di  spesa  improduttiva,  volti,  rispettivamente,  alla
definizione di quote  crescenti  di  lavorazioni  da  effettuare  con
risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa. 
  3. I  risparmi  derivanti  dal  processo  di  internalizzazione  di
servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1  e  2  e  accertati
secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 244,  sono  destinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e all'efficientamento degli enti  di  cui  comma
1.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'articolo 2259-bis  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2259-bis. Assunzioni di personale negli  arsenali
          e  stabilimenti  militari  -  1.  Al  fine  di   consentire
          l'attuazione  dei  processi  di   ristrutturazione   e   di
          incremento   dell'efficienza   degli   arsenali   e   degli
          stabilimenti militari, in ciascuno degli  anni  degli  anni
          del triennio 2012-2014, il Ministero della  difesa  riserva
          alle  assunzioni  del  personale  degli  arsenali  e  degli
          stabilimenti militari appartenente ai profili professionali
          tecnici il sessanta  per  cento  delle  assunzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  comma
          9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni.  Per  le  assunzioni  di  cui  al
          presente comma non si applica l'articolo 30,  comma  2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate
          fino all'anno 2019. ».