Art. 12 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 e disposizioni correttive e di coordinamento 1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato VII. 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord.». 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.». 4. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: «con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dal comma 3».
Note all'art. 12: - La legge 21 novembre 1991, n. 374 reca: «Istituzione del giudice di pace». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 5, e 5 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374). - 1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace."; b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto." "Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati). - 1.- 2. - 3. -4. (Omissis). 5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma 3 ." "Art. 5 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2. 3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155."».