Art. 12 
 
 
                              Procedure 
 
  1. L'utilizzo degli animali nelle procedure  ha  luogo  all'interno
degli  stabilimenti  degli  utilizzatori  che  hanno  preventivamente
ottenuto l'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  2,  e
unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi
degli articoli 31 o 33. 
  2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga  al  comma
1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al
di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato. 
  3. E' vietato eseguire sugli  animali  interventi  che  li  rendono
afoni e sono altresi' vietati il commercio,  l'acquisto  e  l'uso  di
animali resi afoni.