Art. 12 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici notificano, su richiesta,  all'autorita'
di vigilanza nazionale del mercato di  cui  all'articolo  19  per  un
periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: 
  a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; 
  b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.