Art. 12 
 
        Parametri generali per la determinazione dei compensi 
 
  1.  Ai  fini  della  liquidazione  del   compenso   spettante   per
l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza
e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della  natura,
della complessita' del procedimento,  della  gravita'  e  del  numero
delle imputazioni, del numero e della  complessita'  delle  questioni
giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti  giurisprudenziali,
dell'autorita' giudiziaria dinanzi  cui  si  svolge  la  prestazione,
della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da  esaminare,
della continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza  di
trasferimenti fuori dal luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
prevalente, nonche' dell'esito ottenuto  avuto  anche  riguardo  alle
conseguenze civili e alle  condizioni  finanziarie  del  cliente.  Si
tiene altresi' conto del numero di  udienze,  pubbliche  o  camerali,
diverse  da  quelle  di  mero  rinvio,   e   del   tempo   necessario
all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate, che,  in  applicazione  dei
parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino  all'80
per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. 
  2.  Quando  l'avvocato  assiste  piu'  soggetti  aventi  la  stessa
posizione processuale,  il  compenso  unico  puo'  di  regola  essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero
delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per  effetto  di
riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e
anche quando il professionista difende una parte contro  piu'  parti,
sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni
di fatto  o  di  diritto.  Quando,  ferma  l'identita'  di  posizione
processuale, la prestazione professionale  non  comporta  l'esame  di
specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto  in  relazione
ai diversi imputati e in rapporto  alle  contestazioni,  il  compenso
altrimenti liquidabile per l'assistenza di un  solo  soggetto  e'  di
regola  ridotto  del  30  per  cento.  Per  le   liquidazioni   delle
prestazioni svolte in favore di  soggetti  ammessi  al  patrocinio  a
spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, si tiene specifico conto della  concreta  incidenza  degli  atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 
  3. Il compenso si liquida per fasi. Con  riferimento  alle  diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente: 
  a) per fase di  studio,  ivi  compresa  l'attivita'  investigativa:
l'esame e studio degli atti, le ispezioni  dei  luoghi,  la  iniziale
ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i
consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano
l'attivita'  e  sono  resi   in   momento   antecedente   alla   fase
introduttiva; 
  b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi  quali
esposti,   denunce   querele,   istanze   richieste    dichiarazioni,
opposizioni,   ricorsi,   impugnazioni,   memorie,   intervento   del
responsabile civile e la citazione del responsabile civile; 
  c)  per  fase  istruttoria  o  dibattimentale:  le  richieste,  gli
scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita'
istruttorie procedimentali  o  processuali  anche  preliminari,  rese
anche in udienze  pubbliche  o  in  camera  di  consiglio,  che  sono
funzionali alla ricerca di mezzi  di  prova,  alla  formazione  della
prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame
dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di  reato  connesso  o
collegato; 
  d) per fase decisionale: le difese orali o  scritte,  le  repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti  processuali  sia  in
camera di consiglio che in udienza pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002,  n.  115  reca:  "Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia - Testo A)".