Art. 12 Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 1. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e' individuata quale autorita' nazionale di riferimento dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e svolge funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonche' le attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 7; essa assicura altresi' il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attivita' di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operativita' della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10. 2. La direzione svolge attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia.