Art. 12 
 
 
        Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima 
 
  1. In caso di inosservanza dell'obbligo di  copertura  assicurativa
minima  definita  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo   2,   del
regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.