Art. 12 Organizzazione delle Direzioni generali territoriali 1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare comunque l'idonea capillarita' degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche' alla dotazione organica complessiva. 2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.