Art. 12 
 
        (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei) 
 
  1.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,  ritardo  o
inadempimento   delle    amministrazioni    pubbliche    responsabili
dell'attuazione  di  piani,  programmi  ed  interventi   cofinanziati
dall'UE, ovvero in caso di inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle
amministrazioni  pubbliche  responsabili  dell'utilizzo   dei   fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si  esprime  entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali  il  parere  si  intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  delle
risorse non impegnate, anche  prevedendone  l'attribuzione  ad  altro
livello di governo. 
  2. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
ispettivi e di monitoraggio volti  ad  accertare  il  rispetto  della
tempistica e degli  obiettivi  dei  piani,  programmi  ed  interventi
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e  non  statali  dotate  di
specifica competenza tecnica. 
  3.  In  caso  di  accertato  inadempimento,   inerzia   o   ritardo
nell'attuazione degli interventi, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo  9,  comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.