Art. 12 
 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Gli operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui  all'articolo
11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia  vincolato  da
un  contratto  o  da  una  proposta  irrevocabile,  le   informazioni
necessarie a consentire una  decisione  informata  e  consapevole  in
merito alla conclusione del contratto. Le informazioni  sono  fornite
gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,  in
forma  chiara  e  concisa.  Esse  includono  almeno  il  tasso  annuo
effettivo globale, calcolato  secondo  quanto  previsto  dalla  Banca
d'Italia, la durata del contratto e le  altre  condizioni  economiche
del finanziamento e precisano le  conseguenze  cui  il  cliente  puo'
andare incontro in caso di mancato pagamento. 
  2. Il finanziamento, nonche'  le  forme  e  le  modalita'  con  cui
l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi
indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero  all'articolo  5,  comma  5,
sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          in note alle premesse.