Art. 12 
 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato,
il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con
il responsabile della sicurezza e  il  responsabile  del  sistema  di
conservazione, il piano  della  sicurezza  del  sistema  di  gestione
informatica dei  documenti,  nell'ambito  del  piano  generale  della
sicurezza ed  in  coerenza  con  quanto  previsto  in  materia  dagli
articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida  emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette misure sono  indicate
nel manuale di gestione. 
  2. Si  applica  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  secondo
periodo.