Art. 12 Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati e documentazione di spesa 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei relativi allegati, nei limiti delle disponibilita' delle risorse e tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle condizioni di procedibilita' per l'accesso alle agevolazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa. 2. A conclusione delle verifiche, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricezione delle domande ovvero dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia, adotta il relativo provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento agevolato. Le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 volte ad appurare la veridicita' delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente sono effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il provvedimento di concessione determina l'ammontare e la durata del finanziamento agevolato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia notifica il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato ai soggetti beneficiari ed a CDP S.p.A. Successivamente CDP S.p.A. procede alla stipula del contratto di finanziamento e alla successiva erogazione sulla base della documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto di finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, via PEC, entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di ammissione, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione per la stipula nel predetto termine di 120 giorni, potranno avanzare richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione, e in copia a CDP S.p.A., illustrando le ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la durata della proroga stessa. 4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento, e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro 5 giorni lavorativi da' comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario, previo avvenuto rilascio del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 13 comma 1, per il restante 75% dell'importo del finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6, per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, compresa l'erogazione a saldo, previa acquisizione del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione del saldo finale non potra' avvenire in assenza della certificazione di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014. 6. La CDP S.p.A. nello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto opera sulla base di un secondo addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra' essere sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto. Laddove applicabili, verranno utilizzati gli schemi e le garanzie adottate da CDP S.p.A. per la concessione e il perfezionamento contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate nel secondo addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, di cui al presente comma.