(( Art. 12 
 
 
                    Zone franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o  centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto,  Medolla,  San
Prospero, San Felice sul Panaro,  Finale  Emilia,  comune  di  Modena
limitatamente ai centri abitati  delle  frazioni  di  la  Rocca,  San
Matteo, Navicello  e  Albareto,  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,
Mirandola,  Novi  di  Modena,  S.  Possidonio,   Crevalcore,   Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di cui  al  comma  1  con  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi  di  quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita'  produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
  b) appartenere ai seguenti settori di attivita',  come  individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96; 
  c) essere gia' costituite alla data di  presentazione  dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma  8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014; 
  d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,  ai
sensi di quanto previsto dal comma 4; 
  e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   Stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  2  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7,  delle  seguenti
agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I  comuni  di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per  cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2014,   n.   50,
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 2014, n. 23. 
              Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2012, n. 131. 
              La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2007)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              La Raccomandazione n.  2003/361/CE  della  Commissione,
          del  6  maggio  2003,  relativa  alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese (Testo  rilevante  ai
          fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella  GU  n.  L  124  del
          20.5.2003, pagg. 36-41. 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg.
          1-8. 
              Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013 , relativo  all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 9-17. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 22-bis del citato
          decreto-legge n. 66 del 2014: 
                "Art. 22-bis. Risorse  destinate  alle  zone  franche
          urbane 
              1. Per gli interventi  in  favore  delle  zone  franche
          urbane di cui all'art. 37, comma 1,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  delle  ulteriori  zone
          franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
          2009, ricadenti nelle regioni non  comprese  nell'obiettivo
          "Convergenza" e della zona franca del comune di  Lampedusa,
          istituita dall'art.  23,  comma  45,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
          milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
          2016. 
              2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite  tra  le
          zone  franche  urbane,  al  netto  degli  eventuali   costi
          necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei
          medesimi criteri di riparto  utilizzati  nell'ambito  della
          delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di
          spesa di cui al comma 1 costituisce il limite  annuale  per
          la fruizione delle  agevolazioni  da  parte  delle  imprese
          beneficiarie. Le regioni interessate possono  destinare,  a
          integrazione delle risorse  di  cui  al  comma  1,  proprie
          risorse per il finanziamento delle agevolazioni di  cui  al
          presente articolo, anche rivenienti, per  le  zone  franche
          dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni
          degli interventi del Piano di azione coesione. 
              3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma  1
          si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 10 aprile 2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni concesse ai  sensi  dell'art.  37  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              4.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  provvede  mediante
          riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
          la coesione, programmazione 2014-2020, di cui  all'art.  1,
          comma 6, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  per  75
          milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di  euro  per  il
          2016.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   37   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                "Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in  favore
          delle imprese delle Zone  Urbane  ricadenti  nell'Obiettivo
          Convergenza 
              1. La riprogrammazione dei programmi  cofinanziati  dai
          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  azione
          coesione  nonche'  la  destinazione  di   risorse   proprie
          regionali  possono   prevedere   il   finanziamento   delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di
          micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano
          entro la data fissata dal decreto di cui al comma  4  nelle
          Zone Urbane individuate  dalla  delibera  CIPE  n.  14/2009
          dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate  ammissibili
          nella  relazione  istruttoria  ad  essa  allegata  e  nelle
          ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1,
          comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, ricadenti  nelle
          regioni ammissibili all'obiettivo  «Convergenza»  ai  sensi
          dell'art.  5  del  regolamento  (CE)   n.   1083/2006   del
          Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'art. 1, comma 340, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
              1-ter.  La   dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'art. 1, comma 341, lettera c), della legge  n.  296
          del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale
          propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa.".