Art. 12 Organizzazione di sicurezza nell'ambito degli operatori economici 1. L'operatore economico abilitato alla trattazione delle informazioni classificate, istituisce una propria organizzazione di sicurezza, anche secondo le previsioni di cui all'art. 17, adeguata alle categorie di informazioni classificate che ha necessita' di trattare, nonche' alle proprie dimensioni o caratteristiche infrastrutturali o gestionali.