Art. 12 
 
                     Organizzazione di sicurezza 
                nell'ambito degli operatori economici 
 
  1.  L'operatore  economico   abilitato   alla   trattazione   delle
informazioni classificate, istituisce una propria  organizzazione  di
sicurezza, anche secondo le previsioni di cui all'art.  17,  adeguata
alle categorie di informazioni  classificate  che  ha  necessita'  di
trattare,  nonche'  alle   proprie   dimensioni   o   caratteristiche
infrastrutturali o gestionali.