Art. 12 
 
 
                  Valutazione della risolvibilita' 
 
  1. La Banca d'Italia valuta,  sentita  la  Banca  Centrale  Europea
quando questa e' l'autorita' competente, se  una  banca  non  facente
parte di un gruppo  e'  risolvibile.  Se  la  banca  ha  una  o  piu'
succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le
autorita' di risoluzione di quegli Stati. 
  2. Una banca si intende risolvibile quando, anche  in  presenza  di
situazioni di instabilita'  finanziaria  generalizzata  o  di  eventi
sistemici,  essa  puo'  essere  assoggettata  a  liquidazione  coatta
amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze  negative
significative per il sistema finanziario  italiano,  di  altri  Stati
membri o dell'Unione europea e nella  prospettiva  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni essenziali. 
  3. Per valutare  la  risolvibilita'  si  considerano  gli  elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti  di  carattere
generale,  e  quanto  stabilito  dai  regolamenti  della  Commissione
Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure: 
    a)  sostegno  finanziario  pubblico  straordinario,  fatto  salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
    b) assistenza di liquidita'  di  emergenza  fornita  dalla  banca
centrale; 
    c) assistenza di liquidita'  fornita  dalla  banca  centrale  con
garanzie durata e tasso di interesse non standard. 
  4. La valutazione e' effettuata in occasione della  preparazione  e
dell'aggiornamento  del   piano   di   risoluzione   in   conformita'
dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La  Banca  d'Italia,
se  ritiene  che  la  banca   non   e'   risolvibile,   lo   comunica
tempestivamente all'ABE. In tal  caso,  l'obbligo  di  predisporre  o
aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso  fino  alla  definitiva
individuazione  delle  misure  per  la  rimozione  degli  impedimenti
sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.