Art. 12 Principi generali 1. Le cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive pluripotenti in grado di automantenersi, differenziarsi e maturare lungo tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai centri trapianto di CSE, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto al fine di consentire il recupero della normale funzionalita' midollare attraverso la ricostituzione di tutte le linee ematiche. 2. Le cellule staminali emopoietiche e i linfociti sono prelevati da donatore sano (trapianto allogenico) o dallo stesso paziente a cui vengono successivamente reinfuse (trapianto autologo). La quantita' di cellule da utilizzare ai fini di un trapianto viene stabilita sulla base di protocolli operativi predefiniti. 3. La raccolta di cellule staminali emopoietiche e di linfociti e' effettuata da personale medico e personale sanitario adeguatamente formati, periodicamente aggiornati. 4. Le cellule staminali emopoietiche (allogeniche e autologhe) e i linfociti sono sottoposti ai medesimi criteri di identificazione e tracciabilita' indicati per gli emocomponenti. 5. Per la raccolta, etichettatura e conservazione di cellule staminali emopoietiche e di linfociti si fa riferimento alle indicazioni riportate all'Allegato XI del presente decreto. 6. Per quanto non specificamente indicato dall'Allegato XI si rimanda alla normativa vigente in materia di cellule e tessuti.