Art. 12 
 
 
                Concentrazione del rischio di mercato 
 
  1. L'assegnazione di un  fattore  di  rischio  pari  a  0%  per  la
concentrazione del rischio di mercato agli  investimenti  in  entita'
che sono possedute dai soggetti inclusi nell'elenco di  cui  all'art.
187, paragrafo 3, degli Atti delegati  non  puo'  fondarsi  sul  solo
legame di proprieta', ma deve tener  conto  dell'eventuale  esistenza
delle  garanzia  di  cui   all'art.   187,   paragrafo   3,   secondo
sotto-paragrafo degli Atti delegati.