Art. 12 Concentrazione del rischio di mercato 1. L'assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entita' che sono possedute dai soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non puo' fondarsi sul solo legame di proprieta', ma deve tener conto dell'eventuale esistenza delle garanzia di cui all'art. 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti delegati.