Art. 12 
 
 
               Modalita' di presentazione dell'offerta 
                      e dei documenti allegati 
 
  1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: 
    a)  i  dati   identificativi   dell'offerente,   con   l'espressa
indicazione del codice fiscale o della partita IVA; 
    b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
    c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
    d) il numero o altro dato identificativo del lotto; 
    e) la descrizione del bene; 
    f) l'indicazione del referente della procedura; 
    g) la data e l'ora  fissata  per  l'inizio  delle  operazioni  di
vendita; 
    h) il prezzo offerto e il  termine  per  il  relativo  pagamento,
salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; 
    i) l'importo versato a titolo di cauzione; 
    l) la data, l'orario e il numero di CRO del  bonifico  effettuato
per il versamento della cauzione; 
    m) il codice IBAN del conto sul  quale  e'  stata  addebitata  la
somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); 
    n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata  di
cui al comma  4  o,  in  alternativa,  quello  di  cui  al  comma  5,
utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le  comunicazioni
previste dal presente regolamento; 
    o) l'eventuale recapito  di  telefonia  mobile  ove  ricevere  le
comunicazioni previste dal presente regolamento. 
  2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello  Stato,  e
non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il  codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di  residenza  o,
in mancanza, un analogo codice identificativo, quale  ad  esempio  un
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni  caso
deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in  conformita'
alle regole tecniche di cui  allo  standard  ISO  3166-1  alpha-2code
dell'International Organization for Standardization. 
  3. L'offerta  per  la  vendita  telematica  e'  redatta  e  cifrata
mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di  documento
informatico privo di elementi attivi e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software  di
cui al periodo precedente e' messo a disposizione  degli  interessati
da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire  in  via
automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g),
nonche' i riferimenti dei gestori del servizio di  posta  elettronica
certificata per la vendita telematica iscritti a norma  dell'articolo
13, comma 4. 
  4. L'offerta e' trasmessa mediante la casella di posta  elettronica
certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la
firma elettronica  avanzata  dell'offerta,  sempre  che  l'invio  sia
avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui
all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica,
11 febbraio 2005, n. 68 e  che  il  gestore  del  servizio  di  posta
elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di
aver rilasciato le credenziali di accesso  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta e' formulata
da  piu'  persone  alla  stessa  deve  essere  allegata  la   procura
rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella  di  posta
elettronica certificata per la  vendita  telematica.  La  procura  e'
redatta nelle forme dell'atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata e puo' essere allegata anche in copia per immagine. 
  5. L'offerta, quando  e'  sottoscritta  con  firma  digitale,  puo'
essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica  certificata
anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura  e'  rilasciata  a
colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma. 
  6. I documenti sono allegati  all'offerta  in  forma  di  documento
informatico o di copia informatica,  anche  per  immagine,  privi  di
elementi attivi.  I  documenti  allegati  sono  cifrati  mediante  il
software di cui al comma 3. Le  modalita'  di  congiunzione  mediante
strumenti  informatici  dell'offerta  con  i  documenti  alla  stessa
allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
26. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto
          del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68
          (Regolamento  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della
          posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27  della
          L. 16 gennaio 2003, n. 3): 
              "Art.  6.  Ricevuta  di  accettazione  e  di   avvenuta
          consegna. 
              1. - 2. - 3. (Omissis). 
              4. La ricevuta  di  avvenuta  consegna  puo'  contenere
          anche la copia completa del messaggio di posta  elettronica
          certificata consegnato  secondo  quanto  specificato  dalle
          regole tecniche di cui all'art. 17. 
              5. - 6. - 7. (Omissis).".