Art. 12 
 
 
             Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento 
                        del Fondo di garanzia 
 
  1. Per la riscossione dei crediti  rivenienti  dall'intervento  del
Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti  derivanti  dalla
surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
nonche'  dell'avviso  di  addebito  con  titolo  esecutivo   di   cui
all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  di  ogni
altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di  legge.
Le somme recuperate dall'INPS in ragione della  surroga  confluiscono
nel Fondo. 
  2.  Sulle  somme  pagate  all'intermediario   aderente   ai   sensi
dell'articolo  9  il  datore  di  lavoro  inadempiente  e'  tenuto  a
corrispondere le sanzioni civili nella  misura  di  cui  all'articolo
116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre  2000,  n.  388,  a
decorrere dalla data di scadenza  della  restituzione,  ancorche'  in
misura parziale, del finanziamento assistito da  garanzia  fino  alla
data di pagamento. 
  3. Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento  delle  somme  di
cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di  regolarizzazione  in
forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per  i
crediti di natura contributiva. 
  4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva  ai  fini
del rilascio del documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10. 
              - Per il testo dell'art.  116,  comma  8,  lettera  a),
          della legge 22 dicembre 2000, n. 388, si  veda  nelle  note
          all'art. 10. 
              -  L'art.  6del  D.P.R.  05  ottobre   2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»)
          reca: 
              «Art. 6 (Documento unico di regolarita'  contributiva).
          - 1. Per documento unico  di  regolarita'  contributiva  si
          intende  il  certificato  che  attesta  contestualmente  la
          regolarita' di un operatore economico per  quanto  concerne
          gli adempimenti INPS, INAIL,  nonche'  cassa  edile  per  i
          lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di
          riferimento. 
              2. La regolarita' contributiva  oggetto  del  documento
          unico  di  regolarita'  contributiva   riguarda   tutti   i
          contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi  o  di
          forniture. 
              3.  Le  amministrazioni   aggiudicatrici   acquisiscono
          d'ufficio,  anche  attraverso  strumenti  informatici,   il
          documento unico di regolarita'  contributiva  in  corso  di
          validita': 
              a) per  la  verifica  della  dichiarazione  sostitutiva
          relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1,  lettera
          i), del codice; 
              b)  per  l'aggiudicazione  del   contratto   ai   sensi
          dell'art. 11, comma 8, del codice ; 
              c) per la stipula del contratto; 
              d) per il pagamento degli stati  avanzamento  lavori  o
          delle prestazioni relative a servizi e forniture; 
              e) per il certificato di collaudo,  il  certificato  di
          regolare  esecuzione,  il  certificato   di   verifica   di
          conformita', l'attestazione di regolare  esecuzione,  e  il
          pagamento del saldo finale. 
              Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d)  ed
          e), gli operatori economici trasmettono il documento  unico
          di  regolarita'  contributiva  in  corso  di  validita'  ai
          soggetti di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b),  che  non
          sono un'amministrazione aggiudicatrice. 
              4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere
          c) e d), qualora tra la stipula del contratto  e  il  primo
          stato di avanzamento dei lavori di cui all' art. 194 , o il
          primo accertamento delle prestazioni effettuate relative  a
          forniture e servizi di cui all' art. 307 , comma 2,  ovvero
          tra due  successivi  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o
          accertamenti  delle  prestazioni  effettuate   relative   a
          forniture e servizi,  intercorra  un  periodo  superiore  a
          centottanta  giorni,  le   amministrazioni   aggiudicatrici
          acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva
          relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i  trenta
          giorni successivi alla scadenza  dei  predetti  centottanta
          giorni;  entro  il  medesimo  termine,  l'esecutore  ed   i
          subappaltatori   trasmettono   il   documento   unico    di
          regolarita' contributiva ai soggetti di cui all' art.  3  ,
          comma  1,  lettera  b),  che  non  sono  un'amministrazione
          aggiudicatrice. 
              5.  Le  amministrazioni   aggiudicatrici   acquisiscono
          d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in
          corso di validita' relativo ai subappaltatori ai  fini  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 118, comma 8,
          del codice, nonche' nei casi previsti al comma  3,  lettere
          d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore  trasmette
          il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
          validita' relativo ai subappaltatori  ai  soggetti  di  cui
          all'  art.  3  ,  comma  1,  lettera  b),  che   non   sono
          un'amministrazione aggiudicatrice. 
              6. Le SOA, ai fini del  rilascio  dell'attestazione  di
          qualificazione ai sensi dell'art. 40, del  codice  ,  e  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del
          rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e  192,
          del codice, richiedono alle imprese il documento  unico  di
          regolarita' contributiva in corso di validita'. 
              7. Per valutare i lavori di cui all'art. 86 , commi  2,
          3  e  4,  e'  altresi'  richiesto  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in corso di validita'. 
              8. In  caso  di  ottenimento  del  documento  unico  di
          regolarita'  contributiva  dell'affidatario  del  contratto
          negativo per due volte  consecutive,  il  responsabile  del
          procedimento,  acquisita  una  relazione  particolareggiata
          predisposta dal direttore dei lavori ovvero  dal  direttore
          dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma  1,
          del  codice  ,  la  risoluzione   del   contratto,   previa
          contestazione degli addebiti e assegnazione di  un  termine
          non inferiore a quindici giorni per la presentazione  delle
          controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento  unico  di
          regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive
          riguardi  il   subappaltatore,   la   stazione   appaltante
          pronuncia,   previa   contestazione   degli   addebiti   al
          subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a
          quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
          la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma
          8,  del   codice   ,   dandone   contestuale   segnalazione
          all'Osservatorio   per   l'inserimento    nel    casellario
          informatico di cui all'art. 8.».