(Accordo-Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
ISTITUZIONI  FINANZIARIE  ITALIANE   CHE   NON   SONO   TENUTE   ALLA
  COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI 
 
Disposizioni generali. 
  Il presente Allegato II puo' essere  aggiornato  a  seguito  di  un
mutuo accordo concluso tra le Autorita' Competenti  della  Repubblica
italiana e degli Stati Uniti d'America:  (1)  al  fine  di  includere
ulteriori entita', conti e prodotti che presentano un  basso  rischio
di  essere  utilizzati  da  persone  statunitensi  per   evadere   la
tassazione statunitense e che  hanno  caratteristiche  analoghe  alle
entita', ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II
alla data di entrata in vigore  dell'Accordo;  o  (2)  per  eliminare
entita',  conti  e  prodotti  che,  in   considerazione   di   mutate
circostanze,  non  presentano  piu'  un  basso  rischio   di   essere
utilizzati  da  persone  statunitensi  per  evadere   la   tassazione
statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo  possono
essere incluse nella procedura amichevole descritta  al  paragrafo  6
dell'articolo 3 dell'Accordo. 
  I. Beneficiari Effettivi Esenti («Exempt  Beneficial  Owners»).  Le
seguenti  categorie  di  istituzioni  sono  istituzioni   finanziarie
italiane che non sono tenute alla  comunicazione  che  sono  trattate
come  beneficiari  effettivi  esenti  ai  fini  della  sezione   1471
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti: 
  (i)  Organizzazioni  governative.   Il   Governo   Italiano,   ogni
suddivisione  geografica,  politica  o  amministrativa  del   Governo
Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente  detenuto  da
uno qualsiasi o piu' dei soggetti precedenti. 
  (ii)     Organizzazioni      Internazionali.      Un'organizzazione
internazionale pubblica (o una  sede  italiana  di  un'organizzazione
internazionale  pubblica)  avente  titolo  a  godere  di   privilegi,
esenzioni e immunita'  in  quanto  organizzazione  internazionale  ai
sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e
ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto. 
  (iii) Banca Centrale di emissione. Banca d'Italia. 
  (iv) Taluni fondi  pensione.  Un  fondo  o  un'istituzione  che  si
qualifica  come  un  fondo  pensione  ai  sensi  della   legislazione
italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto  legislativo
n. 252/2005 e  le  istituzioni  di  previdenza  e  sicurezza  sociale
privatizzate dal decreto legislativo  n.  509/1994,  o  istituiti  ai
sensi del  decreto  legislativo  n.  103/1996,  a  condizione  che  i
contributi  individuali  volontari  al  conto  siano  limitati  dalla
normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in  alcun  anno
50.000 euro. 
  H.     Istituzioni     Finanziarie      considerate      adempienti
(«Deemed-Compliant Financial Institutions»). Le seguenti categorie di
istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute
alla comunicazione che sono  trattate  come  istituzioni  finanziarie
considerate adempienti  ai  fini  della  sezione  1471  dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti: 
  (i)  Istituzioni  finanziarie  locali.  Un'istituzione  finanziaria
italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti: 
    (a)  l'istituzione  finanziaria   deve   essere   autorizzata   e
disciplinata dalla legge italiana; 
    (b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di
affari al di fuori dell'Italia; 
    (c) l'istituzione finanziaria non deve  sollecitare  titolari  di
conto  fuori  dall'Italia.  A  tal   fine,   non   si   ritiene   che
un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto  fuori
dall'Italia solamente perche'  essa  gestisce  un  sito  Internet,  a
condizione che il predetto sito Internet non  indichi  specificamente
che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non
residenti  o  si  rivolga  o  solleciti   in   altro   modo   clienti
statunitensi; 
    (d) l'istituzione finanziaria  deve  avere  l'obbligo,  ai  sensi
della normativa fiscale  italiana,  di  effettuare  la  comunicazione
delle informazioni o la ritenuta alla  fonte  in  relazione  a  conti
detenuti da residenti italiani; 
    (e) almeno il 98% dei conti per valore  forniti  dall'istituzione
finanziaria deve essere detenuto  da  soggetti  residenti  in  Italia
(compresi residenti che sono entita') o  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea; 
    (f) fatte salve le disposizioni del seguente sub-paragrafo (g), a
partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione  finanziaria  non  mantiene
conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che  non  e'  un
residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che  era  un
residente dell'Italia  quando  e'  stato  aperto  il  conto,  ma  che
successivamente cessa  di  essere  un  residente  dell'Italia),  (ii)
un'istituzione finanziaria non partecipante o  (iii)  alcuna  entita'
non  finanziaria  estera  passiva  (passive  NFFE)  avente   soggetti
controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi; 
    (g)  a  partire  dal  1°  luglio  2014  o  prima,   l'istituzione
finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare  se  essa
mantenga  alcun  conto  detenuto  da  una   persona   descritta   nel
sub-paragrafo (f)  e,  se  tale  conto  e'  rinvenuto,  l'istituzione
finanziaria deve comunicare le informazioni su  tale  conto  come  se
essa  fosse   un'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione, oppure deve chiudere tale conto; 
    (h) con riferimento ad ogni conto che e' detenuto da una  persona
fisica che non e' un residente dell'Italia, e  che  e'  aperto  prima
della data in  cui  l'istituzione  finanziaria  adotta  le  linee  di
indirizzo e le  procedure  descritte  al  precedente  paragrafo  (g),
l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti  in  conformita'
con le procedure  descritte  nell'Allegato  I  applicabili  ai  conti
preesistenti per identificare  ogni  conto  statunitense  oggetto  di
comunicazione o conto  detenuto  da  un'istituzione  finanziaria  non
partecipante, e deve chiudere tutti i conti  identificati  di  questo
tipo o comunicare le informazioni su di essi  come  se  l'istituzione
finanziaria fosse un'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione; 
    (i) ogni  entita'  collegata  dell'istituzione  finanziaria  deve
essere costituita  o  organizzata  in  Italia  e  deve  soddisfare  i
requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e 
    (j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o
prassi che discriminano l'apertura o il  mantenimento  di  conti  per
persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che  sono
residenti dell'Italia. 
  (ii)  Taluni  veicoli  di  investimento  collettivo.  Nel  caso  di
un'entita'  di  investimento  che  e'  un  veicolo  di   investimento
collettivo regolamentato dalla legge italiana: 
    a) se tutte le  quote  nel  veicolo  di  investimento  collettivo
(compresi gli interessi eccedenti 50.000 $) sono detenute da o per il
tramite  di  una  o  piu'  istituzioni  finanziarie  che   non   sono
istituzioni   finanziarie   non   partecipanti,   tale   veicolo   di
investimento collettivo e' trattato come  un'istituzione  finanziaria
considerata adempiente  ai  fini  della  sezione  1471  dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti, e gli obblighi  di  comunicazione  di
ogni entita' di investimento (diversa da  un'istituzione  finanziaria
attraverso  la  quale  sono  detenute  le  quote   nel   veicolo   di
investimento collettivo),  si  ritengono  soddisfatti  rispetto  alle
quote nel veicolo di investimento collettivo; o 
    b) se il veicolo di investimento collettivo non e'  descritto  al
paragrafo  (a),  conformemente  al  paragrafo   3   dell'articolo   5
dell'Accordo, se le informazioni che  devono  essere  comunicate  dal
veicolo   di   investimento   collettivo   ai   sensi    dell'Accordo
relativamente alle quote detenute nello stesso  sono  comunicate  dal
veicolo  di  investimento  collettivo  o  da  un'altra   entita'   di
investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entita'
di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel
veicolo   di   investimento   collettivo   si   ritengono   adempiuti
relativamente a tali quote. 
  A un veicolo di investimento collettivo  disciplinato  dalla  legge
italiana non e' precluso di qualificarsi ai sensi  dei  summenzionati
sub-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un'istituzione finanziaria
considerata adempiente, soltanto perche' il veicolo  di  investimento
collettivo ha emesso azioni  fisiche  nella  forma  al  portatore,  a
condizione che: (I) il veicolo  di  investimento  collettivo  non  ha
emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma  al  portatore
dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento  collettivo
(o  un'istituzione  finanziaria   italiana   che   e'   tenuta   alla
comunicazione) assolve gli obblighi di  adeguata  verifica  descritti
nell'Allegato  I  e  comunica  ogni  informazione  che  deve   essere
comunicata relativamente a tali azioni quando  esse  sono  presentate
per il riscatto  o  per  altro  pagamento;  e  (III)  il  veicolo  di
investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per
garantire che tali azioni siano riscattate al piu' presto e  comunque
anteriormente al 1° gennaio 2017. 
  (iii)  Organizzazioni  non-profit.  Ogni  entita'  registrata  come
«Onlus» nel registro detenuto dall'Agenzia delle  Entrate,  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997. 
  III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie  di  conti  e  prodotti
costituiti in Italia e intrattenuti presso un'istituzione finanziaria
italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi  non  sono
conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell'Accordo: 
  A)  Un  conto  pensionistico,  compreso  un   piano   pensionistico
individuale  emesso  da  un  assicuratore  italiano  autorizzato  che
risponde ai seguenti requisiti: 
    (i) il conto e' soggetto  alla  regolamentazione  governativa  in
quanto  conto   pensionistico   individuale   o   e'   registrato   o
regolamentato  come  un  conto  per  l'accantonamento   di   benefici
pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e 
    (ii) i contributi individuali volontari al  conto  sono  limitati
dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in  alcun
anno 50.000 euro. 
  B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per  assicurare  i
lavoratori per il pagamento di indennita' di fine  rapporto  (polizze
collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono  calcolate  sugli
stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione  italiana  e  alla
contribuzione previdenziale.