Allegato 2 ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE CHE NON SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI Disposizioni generali. Il presente Allegato II puo' essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorita' Competenti della Repubblica italiana e degli Stati Uniti d'America: (1) al fine di includere ulteriori entita', conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entita', ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell'Accordo; o (2) per eliminare entita', conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano piu' un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo. I. Beneficiari Effettivi Esenti («Exempt Beneficial Owners»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti: (i) Organizzazioni governative. Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti precedenti. (ii) Organizzazioni Internazionali. Un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunita' in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto. (iii) Banca Centrale di emissione. Banca d'Italia. (iv) Taluni fondi pensione. Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro. H. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti («Deemed-Compliant Financial Institutions»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti: (i) Istituzioni finanziarie locali. Un'istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) l'istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana; (b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia; (c) l'istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall'Italia. A tal fine, non si ritiene che un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall'Italia solamente perche' essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi; (d) l'istituzione finanziaria deve avere l'obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani; (e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entita') o in un altro Stato membro dell'Unione Europea; (f) fatte salve le disposizioni del seguente sub-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non e' un residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando e' stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia), (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi; (g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l'istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel sub-paragrafo (f) e, se tale conto e' rinvenuto, l'istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto; (h) con riferimento ad ogni conto che e' detenuto da una persona fisica che non e' un residente dell'Italia, e che e' aperto prima della data in cui l'istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformita' con le procedure descritte nell'Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l'istituzione finanziaria fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; (i) ogni entita' collegata dell'istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e (j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia. (ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un'entita' di investimento che e' un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana: a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 $) sono detenute da o per il tramite di una o piu' istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo e' trattato come un'istituzione finanziaria considerata adempiente ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, e gli obblighi di comunicazione di ogni entita' di investimento (diversa da un'istituzione finanziaria attraverso la quale sono detenute le quote nel veicolo di investimento collettivo), si ritengono soddisfatti rispetto alle quote nel veicolo di investimento collettivo; o b) se il veicolo di investimento collettivo non e' descritto al paragrafo (a), conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 5 dell'Accordo, se le informazioni che devono essere comunicate dal veicolo di investimento collettivo ai sensi dell'Accordo relativamente alle quote detenute nello stesso sono comunicate dal veicolo di investimento collettivo o da un'altra entita' di investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entita' di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel veicolo di investimento collettivo si ritengono adempiuti relativamente a tali quote. A un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana non e' precluso di qualificarsi ai sensi dei summenzionati sub-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un'istituzione finanziaria considerata adempiente, soltanto perche' il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: (I) il veicolo di investimento collettivo non ha emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento collettivo (o un'istituzione finanziaria italiana che e' tenuta alla comunicazione) assolve gli obblighi di adeguata verifica descritti nell'Allegato I e comunica ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni quando esse sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e (III) il veicolo di investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate al piu' presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 2017. (iii) Organizzazioni non-profit. Ogni entita' registrata come «Onlus» nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997. III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie di conti e prodotti costituiti in Italia e intrattenuti presso un'istituzione finanziaria italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi non sono conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell'Accordo: A) Un conto pensionistico, compreso un piano pensionistico individuale emesso da un assicuratore italiano autorizzato che risponde ai seguenti requisiti: (i) il conto e' soggetto alla regolamentazione governativa in quanto conto pensionistico individuale o e' registrato o regolamentato come un conto per l'accantonamento di benefici pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e (ii) i contributi individuali volontari al conto sono limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in alcun anno 50.000 euro. B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennita' di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione italiana e alla contribuzione previdenziale.