Art. 12 
 
        Condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria 
 
  1. Alle imprese ferroviarie e' concesso,  a  condizioni  eque,  non
discriminatorie  e  trasparenti,   il   diritto   di   accesso   alla
infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito  di  applicazione
del presente decreto, per l'esercizio del  trasporto  ferroviario  di
merci e  dei  servizi  ad  esso  collegati.  Tale  diritto  comprende
l'accesso all'infrastruttura che  collega  i  porti  marittimi  e  di
navigazione interna e altri impianti di servizio di cui  all'articolo
13, comma 2, ed all'infrastruttura che serve o potrebbe servire  piu'
di un cliente finale. 
  2. Alle imprese ferroviarie e' concesso,  a  condizioni  eque,  non
discriminatorie  e  trasparenti,   il   diritto   di   accesso   alla
infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito  di  applicazione
del presente decreto, per l'esercizio del trasporto internazionale di
passeggeri,  nonche'  del   trasporto   nazionale   passeggeri   alle
condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. Tale diritto comprende
l'accesso  alle  infrastrutture  di  collegamento  agli  impianti  di
servizio di cui all'articolo 13, comma 2. 
  3.  Durante  lo   svolgimento   di   un   servizio   di   trasporto
internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto
di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo  il  percorso
internazionale e farli scendere  in  un'altra  stazione,  incluse  le
stazioni situate in uno stesso Stato membro. 
  4.  L'organismo  di  regolazione  stabilisce,  a  seguito  di   una
richiesta delle autorita'  competenti  o  delle  imprese  ferroviarie
interessate, come individuate  dall'articolo  5  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione europea dell'11  agosto
2014, se la finalita' principale del servizio  sia  il  trasporto  di
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi,  sulla  base
di quanto disposto dagli articoli da 6 a 9 del citato regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  869/2014.  La   decisione   dell'organismo   di
regolazione e' debitamente giustificata e pubblicata  tempestivamente
sul suo sito web, nel rispetto della riservatezza da  applicare  alle
informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.  Nei  casi  in
cui venga accertato dall'organismo di regolazione  che  la  finalita'
principale del  servizio  non  e'  il  trasporto  di  passeggeri  tra
stazioni situate in Stati membri diversi e fatta  comunque  salva  la
possibilita' di limitazione di cui al comma 5, l'impresa  ferroviaria
deve possedere  la  licenza  nazionale  passeggeri  per  esercire  il
servizio. 
  5. Lo  svolgimento  di  servizi  ferroviari  passeggeri  in  ambito
nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul
territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni,  sulla  base
di quanto disposto ai  commi  6  e  7,  da  parte  dell'organismo  di
regolazione, nel diritto di  far  salire  e  scendere  passeggeri  in
stazioni situate lungo il percorso del servizio, che sono oggetto  di
uno o  piu'  contratti  di  servizio  pubblico  conformi  al  diritto
dell'Unione,  nei  casi  in  cui  il   loro   esercizio   comprometta
l'equilibrio  economico  del  contratto  di  servizio   pubblico   in
questione. 
  6. L'organismo di regolazione stabilisce, entro sei  settimane  dal
ricevimento di tutte  le  informazioni  necessarie,  se  l'equilibrio
economico di un contratto  di  servizio  pubblico  per  il  trasporto
ferroviario risulta compromesso sulla base di quanto  disposto  dagli
articoli da 11 a 17 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  869/2014
previa richiesta: 
  a) delle autorita' competenti che hanno concluso  un  contratto  di
servizio pubblico che  copre  una  stazione  di  partenza  e  una  di
destinazione del nuovo servizio proposto; 
  b) di qualsiasi altra autorita' competente interessata e dotata del
diritto di limitare l'accesso; 
  c) del gestore dell'infrastruttura nell'area geografica coperta dal
nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri; 
  d) di qualsiasi impresa ferroviaria che  adempie  al  contratto  di
servizio pubblico aggiudicato dall'autorita' di cui alla lettera a). 
  Le autorita' competenti  e  le  imprese  ferroviarie  che  prestano
servizi pubblici forniscono all'organismo di  regolazione  competente
le  informazioni  necessarie  per   addivenire   a   una   decisione.
L'organismo di regolazione  valuta  le  informazioni  ricevute  dalle
parti sopra citate e,  se  del  caso,  richiede  eventuali  ulteriori
informazioni pertinenti da tutte le parti  interessate  e  avvia  con
esse  consultazioni  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
richiesta. L'organismo di regolazione si consulta  adeguatamente  con
tutte  le  parti  interessate  e  informa  queste  ultime  della  sua
decisione motivata entro un termine  ragionevole  e  prestabilito  e,
comunque,  entro  sei  settimane  dal   ricevimento   di   tutte   le
informazioni necessarie. 
  7. L'organismo di regolazione motiva la sua decisione e precisa  il
termine entro cui i soggetti di cui al comma 4  possono  chiedere  il
riesame  della   decisione   derivante   dall'esame   dell'equilibrio
economico    alle    condizioni    definite     dall'organismo     di
regolamentazione, fra cui: 
  a) se il nuovo servizio di trasporto internazionale  di  passeggeri
risulta  profondamente  modificato  rispetto   ai   dati   analizzati
dall'organismo di regolamentazione; 
  b) se esiste una  differenza  sostanziale  fra  l'impatto  reale  e
quello stimato sui servizi  nell'ambito  del  contratto  di  servizio
pubblico; 
  c) se il contratto  di  servizio  pubblico  e'  scaduto  prima  del
termine iniziale. 
  8. Salvo indicazione contraria dell'organismo di regolazione  nella
sua decisione, il riesame di una decisione non puo' essere  richiesto
nei primi tre anni successivi la pubblicazione  della  decisione,  ad
eccezione del caso di cui al comma 6, lettera a). 
  9. Avverso le decisioni di cui ai commi 4, 5, 6 e  7  e'  possibile
proporre ricorso giurisdizionale. 
  10.   L'autorita'   competente,   accertata    la    compromissione
dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio  pubblico,  in
alternativa alla limitazione di  cui  al  comma  5,  puo'  richiedere
all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6, il
pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori  diritti  di
compensazione,   determinati,   previo   parere   dell'organismo   di
regolazione, sulla  base  delle  misure  disposte  dalla  Commissione
europea ai sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  5,  della  direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  11. I proventi ottenuti da tali diritti  devono  essere  utilizzati
per compensare i servizi oggetto del contratto di  servizio  pubblico
al fine di ristabilirne l'equilibrio economico e non eccedono  quanto
necessario  per  coprire  tutti   o   parte   dei   costi   originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio  pubblico  in  questione,
tenendo conto degli introiti  relativi  agli  stessi  nonche'  di  un
margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.  La
totalita' dei diritti imposti ai sensi del presente  comma  non  deve
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto  di
passeggeri al quale si applicano. 
  12. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi  concorrenziali
nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di
assicurare la copertura degli  oneri  per  i  servizi  universali  di
trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti  di
servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  della  legge
1° agosto 2002, n.  166,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere
introdotto un sovrapprezzo  al  canone  dovuto  per  l'esercizio  dei
servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non
forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per  la  parte
espletata su linee appositamente  costruite  o  adattate  per  l'alta
velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri
orari. 
  13.  La  determinazione  del  sovrapprezzo  di  cui  al  comma  12,
conformemente al diritto dell'Unione europea e  in  particolare  alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007,  nonche'  ai  principi  di  equita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita', e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di
regolazione  dei  trasporti,  sulla  base  dei  costi   dei   servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti  di  servizio  pubblico  di  cui   al   comma   12,   senza
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto  su
rotaia  al  quale  si  applica,  ed  e'  soggetta  ad   aggiornamento
triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono  eccedere
quanto necessario per coprire  tutto  o  parte  dei  costi  originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,  tenendo  conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un  margine  di  utile
ragionevole  per  l'adempimento  di  detti  obblighi.  Gli   introiti
derivanti dal sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  utilizzati  per  contribuire  al
finanziamento degli  oneri  del  servizio  universale  del  trasporto
ferroviario di interesse nazionale oggetto dei contratti di  servizio
pubblico di cui al citato comma 12. 
  14. Le autorita' competenti conservano le  informazioni  necessarie
per poter risalire sia all'origine dei diritti di  compensazione  che
all'utilizzo  degli  stessi  e  le  forniscono,  su  richiesta,  alla
Commissione. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il regolamento (UE) n.  869/2014  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 agosto 2014, n. L 239. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per i commi 2 e 3 dell'art. 38 della legge n.  166  del
          2002, si veda nelle note alle premesse. 
              La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315.