Art. 12 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
  talune importazioni  di  merci  di  valore  modesto.  Procedura  di
  infrazione n. 2012/2088 
 
  1. All'articolo 9, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  dopo
il numero 4) e' inserito il seguente: 
  «4-bis) i servizi accessori relativi  alle  piccole  spedizioni  di
carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di
cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5  ottobre  2006,  e
2009/132/CE  del  Consiglio,  del  19  ottobre  2009,  sempreche'   i
corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto
e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta». 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento  recante
norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con  le  quali  si  stabilisce
che,  nel  caso  di  applicazione  della  franchigia   alle   piccole
spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni  di  valore
trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del  Consiglio,  del  5
ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009,  sono
ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi
accessori indipendentemente dal loro ammontare. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,  n.  292,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli  scambi
          internazionali). - 1. Costituiscono servizi  internazionali
          o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 
              1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
              2) i trasporti relativi  a  beni  in  esportazione,  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti
          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono
          assoggettati all'imposta a norma del primo comma  dell'art.
          69 ; 
              3) i  noleggi  e  le  locazioni  di  navi,  aeromobili,
          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69; 
              4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui
          al precedente n. 1), ai trasporti di beni in  esportazione,
          in  transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'   ai
          trasporti   di   beni   in   importazione   sempreche'    i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano  assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi alle operazioni doganali; 
              4-bis)  i  servizi  accessori  relativi  alle   piccole
          spedizioni di carattere non commerciale e  alle  spedizioni
          di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del
          Consiglio,  del  5  ottobre  2006,  e  2009/   132/CE   del
          Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreche' i  corrispettivi
          dei servizi  accessori  abbiano  concorso  alla  formazione
          della  base  imponibile  ai  sensi  dell'articolo  69   del
          presente decreto e ancorche'  la  medesima  non  sia  stata
          assoggettata all'imposta. 
              5)   i   servizi   di   carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i
          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad
          imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 
              6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
          negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 
              7) i servizi di  intermediazione  relativi  a  beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle
          locazioni di cui al  n.  3),  nonche'  quelli  relativi  ad
          operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
          le cessioni di licenze all'esportazione; 
              7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e  per
          conto di agenzie di viaggio  di  cui  all'articolo  74-ter,
          relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea; 
              8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei   depositi
          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  Testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 
              9) i trattamenti di cui all'art. 176  del  Testo  unico
          approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.  43,  eseguiti  su
          beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
          importati, nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o
          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
          prestatore del servizio o del committente non residente nel
          territorio dello Stato; 
              2. Le disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.
          8 si applicano, con riferimento  all'ammontare  complessivo
          dei corrispettivi delle operazioni indicate nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa.".