Art. 12 
 
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n.  103,  in
  materia   di   natura   e   durata   degli   incarichi    direttivi
  dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. Dopo l'articolo 16  della  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto,  i  vice  avvocati
generali e gli avvocati  distrettuali  collaborano  direttamente  con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano  nell'esercizio  delle
sue  funzioni  e  assicurano  l'omogeneita'  delle  difese  e   delle
consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati
dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro  anni
dalla data di avvio della procedura selettiva. 
  2. L'incarico di  vice  avvocato  generale  e  quello  di  avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per
la durata di quattro anni,  al  termine  dei  quali  l'incarico  puo'
essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione
da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano  decorsi  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino  alla
data del collocamento a riposo se anteriore. 
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo  23,  primo  comma,
lettera e), e il parere sul conferimento  dell'incarico  di  avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati  e  procuratori  dello
Stato applica il criterio  della  rotazione  nell'attribuzione  degli
incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e  relazionali
del candidato, nonche' della professionalita' acquisita,  desunta  in
particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio
e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta. 
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma  2,  l'avvocato  dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive,  in  assenza  di  domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di  domanda  per
il conferimento di altra funzione direttiva,  ovvero  in  ipotesi  di
reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive  nel
medesimo ufficio».