Art. 12 
 
 
                               Durata 
 
  1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino  a  un
periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile
trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 
  2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52  settimane  consecutive  di
integrazione salariale  ordinaria,  una  nuova  domanda  puo'  essere
proposta  per  la   medesima   unita'   produttiva   per   la   quale
l'integrazione e'  stata  concessa,  solo  quando  sia  trascorso  un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. 
  3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'  periodi  non
consecutivi non  puo'  superare  complessivamente  la  durata  di  52
settimane in un biennio mobile. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  trovano  applicazione
relativamente agli interventi determinati  da  eventi  oggettivamente
non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da  imprese  di
cui all'articolo 10, lettere m), n), e o). 
  5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,  non  possono
essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria  eccedenti
il limite di un terzo delle  ore  ordinarie  lavorabili  nel  biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori  dell'unita'  produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell'integrazione salariale. 
  6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di  sospensione  o
riduzione  dell'orario  di  lavoro,  nella  domanda  di   concessione
dell'integrazione  salariale  l'impresa  comunica   il   numero   dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti  per
orario contrattuale.