Art. 12 
 
 
          Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato 
 
  1. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  un
comitato  operativo  presieduto  dal  direttore  dell'Ispettorato   e
formato da un esperto dei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL. 
  2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita'  dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 
  3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni: 
    a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro  e
legislazione sociale  da  sottoporre  alla  Commissione  centrale  di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124; 
    b)  assicura  ogni  utile  coordinamento  tra  l'Ispettorato,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale  ispettivo
che della definizione degli obiettivi  in  relazione  ai  complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni; 
    c) adotta, in raccordo con il direttore,  misure  finalizzate  ad
una  piu'  efficace  uniformita'  dell'attivita'  di  vigilanza,  ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale; 
    d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici  mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'
ed efficacia di azione. 
  4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per  il  testo  dell'articolo  3  del  citato   decreto
          legislativo n.124 del 2004, si vedano le note  all'articolo
          4.