Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1,
lettere ee), gg) e hh) che entrano in  vigore  dal  1°  giugno  2016,
nonche' di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Fino all'approvazione dei decreti previsti  dagli  articoli  12,
comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, come modificati dall'articolo 10 del presente  decreto,  restano
applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12
e 69. 
  3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo  16-bis  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  come  modificati
dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza  e
modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre  2013,
n. 163. 
  4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  si  tiene  conto  anche  del
periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti  giurisdizionali
pendenti  al  31  dicembre  2014  dinanzi  alla  cessata  Commissione
tributaria centrale proseguono innanzi  alla  Commissione  tributaria
regionale del Lazio. 
 
          Note all'art. 12: 
              I   testi   vigenti   dell'articolo   12,   comma    4,
          dell'articolo 69, comma 2, e dell'articolo 16-bis comma  3,
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  sono
          citati in nota all'articolo 9 del presente decreto. 
              Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, del  decreto
          ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, e' il seguente: 
              "Art.   3.   (Sistema   Informativo   della   Giustizia
          Tributaria (S.I.Gi.T.) 
              (Omissis). 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia  Digitale  e,
          limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei  dati
          personali, il Garante per la protezione dei dati personali,
          sono  individuate  le  regole  tecnico-operative   per   le
          operazioni relative  all'abilitazione  al  S.I.Gi.T.,  alla
          costituzione   in   giudizio   mediante   deposito,    alla
          comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al
          rilascio    di    copie    del    fascicolo    informatico,
          all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti  di
          cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  nonche'   alla
          redazione e deposito delle sentenze, dei  decreti  e  delle
          ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le  regole
          tecnico-operative  finalizzate  all'archiviazione  e   alla
          conservazione dei documenti informatici, in  conformita'  a
          quanto disposto dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni e integrazioni.". 
              Il testo vigente dell'articolo 16, comma 1, della legge
          11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              "Art. 16. (Disposizioni finanziarie) 
              1. Dall'attuazione della delega di cui  all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui  saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).".