Art. 12 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.