Art. 12. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2016, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2016,  le
occorrenti variazioni di bilancio tra gli  stati  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  delle
amministrazioni interessate, in termini di residui, di  competenza  e
di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre  1991,  n.
394, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  77  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  nonche'  per  l'attuazione  del
decreto  legislativo  4  giugno  1997,   n.   143,   concernente   il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  la  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale. 
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2016,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma  «Fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2016,
ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  per  il  medesimo  anno,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche' dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   n.   907/2014   della
Commissione, dell'11 marzo 2014. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2016,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello  Stato
in virtu' di accordi  di  programma,  convenzioni  e  intese  per  il
raggiungimento di finalita' comuni in materia  di  lotta  contro  gli
incendi  boschivi,  sicurezza  pubblica,  monitoraggio  e  protezione
dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e  tutela  delle
riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa  la
salvaguardia  della  biodiversita'  anche  attraverso  la  vivaistica
sperimentale per la conservazione delle risorse  genetiche  forestali
nazionali. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione,  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2016,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello  Stato  dal  CONI  e  da
altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del
personale del Corpo forestale dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela  e
conservazione  della  fauna  e  della  flora  e  salvaguardia   della
biodiversita'» della missione  «Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  somme   di
pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute  dalla  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con  il  medesimo
Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza  e
di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da  ripartire  per  assicurare  la
continuita'  degli  interventi  pubblici  nel  settore   agricolo   e
forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare»,  nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione,
destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.  499,
recante razionalizzazione  degli  interventi  nel  settore  agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2016,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.