Art. 12 
 
 
             Capacita' di produzione da mettere ad asta 
                   e periodicita' delle procedure 
 
  1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'art.  4,
comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in
forma telematica, per la definizione del  livello  di  incentivazione
dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui  di
nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e  4.  Le  procedure  si
svolgono nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  di  trasparenza,
pubblicita',  tutela  della  concorrenza  e  secondo  modalita'   non
discriminatorie. 
  2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016.  Il  bando  e'
pubblicato  dieci   giorni   prima   dell'inizio   del   periodo   di
presentazione delle domande di  partecipazione,  fissato  in  novanta
giorni. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a  disposizione  i
seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: 
    
 
            =============================================
            |                                   |  MW   |
            +===================================+=======+
            |Eolico onshore                     |  800  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Eolico offshore                    |  30   |
            +-----------------------------------+-------+
            |Geotermoelettrico                  |  20   |
            +-----------------------------------+-------+
            |Solare termodinamico               |  100  |
            +-----------------------------------+-------+
            |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |       |
            |4, lettere c) e d)                 |  50   |
            +-----------------------------------+-------+
 
  4.  Nella  procedura  viene  messo  ad  asta  l'intero  contingente
indicato nella tabella di cui al comma 3.