Art. 12 Capacita' di produzione da mettere ad asta e periodicita' delle procedure 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e secondo modalita' non discriminatorie. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e' pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 800 | +-----------------------------------+-------+ |Eolico offshore | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 20 | +-----------------------------------+-------+ |Solare termodinamico | 100 | +-----------------------------------+-------+ |Biomasse di cui all'art. 8, comma | | |4, lettere c) e d) | 50 | +-----------------------------------+-------+ 4. Nella procedura viene messo ad asta l'intero contingente indicato nella tabella di cui al comma 3.