Art. 12 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del
  materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1.  Ai  fini  dei  conseguenti   adempimenti   amministrativi,   il
produttore dei materiali di cui alla  ordinanza  n.  391/2016  e'  il
comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
1, lettera f), del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modifiche e integrazioni. 
  2.  La  frazione  legnosa  derivante  dalla  pulizia   delle   aree
pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo,  potra'
essere gestita come biomassa e conferita ad impianti  per  produzione
di energia e calore. 
  3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche  a  deposito,
in area separata ed appositamente allestita, di  rifiuti  di  amianto
preventivamente individuati e separati  in  fase  di  raccolta  delle
macerie. 
  4. Per consentire il rapido avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
materiali di cui all'art. 3, comma  1,  dell'ordinanza  n.  391/2016,
possono  essere  autorizzati  in  deroga,  limitatamente  alla   fase
emergenziale,  aumenti  di  quantitativi  e/o  tipologie  di  rifiuti
conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica  istruttoria
semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che
cio'   determini   modifica   e/o   integrazione   automatica   delle
Autorizzazioni vigenti degli impianti.