Art. 12 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2015. 
  2. Restano valide le disposizioni di cui al decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  23  settembre  2015  per  l'erogazione
dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016,  con  esclusione
della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo. Le
somme  non  spese   entro   il   31   agosto   2016   devono   essere
improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto  2017,
nel rispetto  delle  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 642 del 9 agosto 2016.  Le
predette  somme,  non  rendicontate  al  31  agosto   2017,   saranno
recuperate a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018  e
le somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente  utilizzate
per spese  inammissibili  sono  recuperate  a  valere  sulle  risorse
disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico
successivo. 
  3. Le somme relative all'anno scolastico 2016/2017 gia'  spese  dal
singolo docente dal 1°  settembre  2016  al  30  novembre  2016  sono
registrate  e  comunicate  al  MIUR  tramite  l'applicazione  di  cui
all'articolo  2.  Le  relative  somme   sono   erogate   ai   diretti
interessati, previa rendicontazione, dalle istituzioni scolastiche.