Art. 12 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 
 
  1. Al decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «,  con  potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente  installata  sullo
stesso sito,» sono soppresse; 
  b)  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella titolarita' di societa'  riconducibili  al  medesimo
gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; 
  c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo
ORC  (Organic  Rankine  Cycle)  alimentati  dal  recupero  di  calore
prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione  spettano
i titoli  di  efficienza  energetica  di  cui  ai  decreti  attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, alle  condizioni,  con  le  modalita'  e  nella  misura
definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo
economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 10  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115  (Attuazione  della
          direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli  usi
          finali dell'energia e i servizi  energetici  e  abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE), come modificati dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Definizioni. - 1. Esclusivamente ai  fini  del
          presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
              a); 
              b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
          in termini di rendimento,  servizi,  merci  o  energia,  da
          intendersi come  prestazione  fornita,  e  l'immissione  di
          energia; 
              c)  «miglioramento  dell'efficienza   energetica»:   un
          incremento dell'efficienza degli usi  finali  dell'energia,
          risultante da cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  o
          economici; 
              d) «risparmio  energetico»:  la  quantita'  di  energia
          risparmiata, determinata mediante  una  misurazione  o  una
          stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una  o  piu'
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica,
          assicurando   nel   contempo   la   normalizzazione   delle
          condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; 
              e); 
              f) «meccanismo  di  efficienza  energetica»:  strumento
          generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche  per
          creare un regime  di  sostegno  o  di  incentivazione  agli
          operatori  del  mercato   ai   fini   della   fornitura   e
          dell'acquisto di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              g)   «programma   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: attivita'  incentrate  su  gruppi  di  clienti
          finali  e  che  di  norma  si  traducono  in  miglioramenti
          dell'efficienza  energetica  verificabili  e  misurabili  o
          stimabili; 
              h)    «misura    di    miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: qualsiasi azione che di norma  si  traduce  in
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              i) «ESCO»: persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce
          servizi energetici ovvero  altre  misure  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente e, cio' facendo, accetta un  certo  margine  di
          rischio finanziario. Il pagamento dei  servizi  forniti  si
          basa,  totalmente   o   parzialmente,   sul   miglioramento
          dell'efficienza energetica conseguito e sul  raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              l); 
              m) «finanziamento tramite terzi»: accordo  contrattuale
          che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e  al
          beneficiario della misura di miglioramento  dell'efficienza
          energetica, che fornisce  i  capitali  per  tale  misura  e
          addebita al beneficiario un canone pari  a  una  parte  del
          risparmio energetico conseguito  avvalendosi  della  misura
          stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
              n); 
              o) «strumento finanziario per i  risparmi  energetici»:
          qualsiasi  strumento  finanziario,  reso  disponibile   sul
          mercato  da  organismi  pubblici  o  privati  per   coprire
          parzialmente o integralmente i costi del progetto  iniziale
          per   l'attuazione   delle    misure    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
              p) «cliente finale»: persona  fisica  o  giuridica  che
          acquista energia per proprio uso finale; 
              q) «distributore di energia», ovvero  «distributore  di
          forme di energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas»:
          persona fisica o giuridica responsabile  del  trasporto  di
          energia al fine della sua fornitura a clienti  finali  e  a
          stazioni di distribuzione che  vendono  energia  a  clienti
          finali. Da questa definizione sono esclusi  i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione del  gas  e  dell'elettricita',  i
          quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
              r)  «gestore  del  sistema  di  distribuzione»   ovvero
          «impresa di  distribuzione»:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo  del  sistema  di  distribuzione
          dell'energia elettrica o del gas naturale in una data  zona
          e, se del caso, delle relative interconnessioni  con  altri
          sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo  termine  del
          sistema   di   soddisfare    richieste    ragionevoli    di
          distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
              s) «societa'  di  vendita  di  energia  al  dettaglio»:
          persona fisica o giuridica  che  vende  energia  a  clienti
          finali; 
              t) «sistema efficiente di utenza»: sistema  in  cui  un
          impianto di produzione di energia elettrica  alimentato  da
          fonti rinnovabili ovvero in assetto  cogenerativo  ad  alto
          rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto  diverso
          dal  cliente  finale,  e'  direttamente  connesso,  per  il
          tramite  di  un  collegamento  privato  senza  obbligo   di
          connessione di terzi, all'impianto per  il  consumo  di  un
          solo cliente finale ed e' realizzato all'interno  dell'area
          di proprieta' o nella  piena  disponibilita'  del  medesimo
          cliente; 
              u)   «certificato   bianco»:   titolo   di   efficienza
          energetica  attestante  il  conseguimento  di  risparmi  di
          energia grazie a misure  di  miglioramento  dell'efficienza
          energetica e utilizzabile  ai  fini  dell'adempimento  agli
          obblighi  di  cui  all'art.  9,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  16   marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni,  e  all'art.  16,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
              v); 
              z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che  ha
          le conoscenze, l'esperienza e la capacita'  necessarie  per
          gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; 
              aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico,  ivi  incluse
          le imprese artigiane e le loro  forme  consortili,  che  ha
          come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici   atti   al
          miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; 
              bb) «fornitore di  servizi  energetici»:  soggetto  che
          fornisce  servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno  dei
          soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
              cc)  «Unita'  per  l'efficienza  energetica»:   e'   la
          struttura dell'ENEA  di  cui  all'art.  4,  che  svolge  le
          funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
          2006/32/CE. 
              2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
          di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  al
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." 
              "Art. 10.  Disciplina  dei  servizi  energetici  e  dei
          sistemi  efficienti  di  utenza.  -   1.   Ferma   restando
          l'attuazione dell'art. 28 della  direttiva  2009/72/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio  2009  per
          quanto attiene i sistemi  di  distribuzione  chiusi,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce le  modalita'  per  la  regolazione  dei  sistemi
          efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la
          gestione dei rapporti contrattuali ai fini  dell'erogazione
          dei    servizi    di    trasmissione,    distribuzione    e
          dispacciamento, tenendo  conto  dei  principi  di  corretto
          funzionamento del mercato elettrico e assicurando  che  non
          si  producano  disparita'  di  trattamento  sul  territorio
          nazionale.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel  caso  di
          inosservanza dei propri provvedimenti,  applica  l'art.  2,
          comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              2. In tale ambito, l'Autorita'  prevede  meccanismi  di
          salvaguardia  per  le   realizzazioni   avviate   in   data
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
          dell'accesso al sistema  elettrico  di  cui  al  precedente
          periodo almeno ai sistemi il  cui  assetto  e'  conforme  a
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) sono sistemi  esistenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del suddetto  regime  di  regolazione,  ovvero  sono
          sistemi di cui, alla medesima data, sono  stati  avviati  i
          lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b) hanno una configurazione conforme  alla  definizione
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o,  in  alternativa,
          connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
          obbligo di connessione di terzi, esclusivamente  unita'  di
          produzione  e  di  consumo  di  energia   elettrica   nella
          titolarita' di societa' riconducibili  al  medesimo  gruppo
          societario ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              2-bis.  Ai  sistemi  di   autoproduzione   di   energia
          elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle)  alimentati
          dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e  da
          processi di combustione spettano  i  titoli  di  efficienza
          energetica di cui ai decreti attuativi dell'art.  9,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e
          dell'art. 16, comma 4, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, alle condizioni, con  le  modalita'  e  nella
          misura  definite  in  una  specifica  scheda  adottata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita'  nel
          settore verticalmente  collegato  o  contiguo  dei  servizi
          post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239, e  successive  modifiche,  si
          applicano anche alla fornitura di servizi energetici."