Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni relative alle  sanzioni  pecuniarie  civili  del
presente decreto si applicano anche ai fatti  commessi  anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso,  salvo   che   il
procedimento penale sia stato definito con  sentenza  o  con  decreto
divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali  per  i  reati  abrogati  dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 667, comma  4,  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica  della  persona
          detenuta. 
              Commi da 1. a 3. (omissis) 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. (omissis)".