Art. 12 Disposizioni particolari per le societa' consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attivita' di pesca 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di societa' consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attivita' di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima. 2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, e' subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalita' di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.