Art. 12 Disposizioni finanziarie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, e' soppressa la tabella relativa alla radioattivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.