Art. 12 Norma transitoria 1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta fermo, altresi', il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 gennaio 2016 Il Ministro della giustizia: Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1084
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145: «Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali). - 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: a) requisiti di onorabilita' individuati all'art. 3; b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'art. 2; c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010. 2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalita' indicate nel capo secondo del presente Regolamento.». - Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3.