Art. 12 
 
 
             Procedure di valutazione della conformita' 
 
  1.  Le  procedure  da  seguire  per  valutare  la  conformita'   di
apparecchi,  compresi,  se   necessario,   i   dispositivi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono le seguenti: 
    a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria  M  1  e  1,  la
procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato III  unitamente  a
una delle seguenti procedure: 
      1) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del
processo di produzione di cui all'allegato IV; 
      2) conformita' al tipo basata sulla verifica  del  prodotto  di
cui all'allegato V; 
    b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2: 
      1) in caso di motori a  combustione  interna  e  di  apparecchi
elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie,  la  procedura
di esame UE del tipo di cui all'allegato III, unitamente a una  delle
seguenti procedure: conformita' al tipo basata sul controllo  interno
della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
di cui all'allegato VI,  oppure  conformita'  al  tipo  basata  sulla
garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VII; 
      2) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti  gruppi
e  categorie,  il  controllo  interno   della   produzione   previsto
dall'allegato VIII e  invio  della  documentazione  tecnica  indicata
all'allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che  ne  accusi
quanto prima ricevuta e la conservi; 
    c) per il gruppo di apparecchi  II,  categoria  3,  il  controllo
interno della produzione di cui all'allegato VIII; 
    d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma e' possibile  seguire  la
conformita' basata sulla verifica dell'unita' di cui all'allegato IX. 
  2. Per valutare la conformita' dei sistemi di protezione a funzione
autonoma si deve usare la procedura di cui alle lettere a) o  d)  del
comma 1. 
  3. Ai componenti si applicano le  procedure  di  cui  al  comma  1,
esclusa  l'apposizione  del  marchio  CE  e  la  compilazione   della
dichiarazione di conformita' UE. Il fabbricante  deve  rilasciare  un
attestato scritto di conformita' dal quale risulti la conformita' dei
componenti con le disposizioni applicabili del presente  decreto,  ne
specifichi le caratteristiche e le modalita' con  cui  devono  essere
incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire  al
rispetto dei requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  di  cui
all'allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione. 
  4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto
1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformita'  di  cui
ai commi 1 e 2, si  puo'  altresi'  applicare  la  procedura  di  cui
all'allegato VIII. 
  5. In deroga ai commi  1,  2  e  4,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministero  dell'interno,  puo',  su  richiesta
debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e  la  messa
in servizio, nel  territorio  nazionale,  dei  prodotti  diversi  dai
componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell'interesse della protezione. 
  6. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di cui ai commi da 1 a 4 devono  essere
redatti in lingua italiana.