Art. 12 Procedure di valutazione della conformita' 1. Le procedure da seguire per valutare la conformita' di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono le seguenti: a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1, la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato III unitamente a una delle seguenti procedure: 1) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione di cui all'allegato IV; 2) conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto di cui all'allegato V; b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2: 1) in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato III, unitamente a una delle seguenti procedure: conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale di cui all'allegato VI, oppure conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VII; 2) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, il controllo interno della produzione previsto dall'allegato VIII e invio della documentazione tecnica indicata all'allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che ne accusi quanto prima ricevuta e la conservi; c) per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, il controllo interno della produzione di cui all'allegato VIII; d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e' possibile seguire la conformita' basata sulla verifica dell'unita' di cui all'allegato IX. 2. Per valutare la conformita' dei sistemi di protezione a funzione autonoma si deve usare la procedura di cui alle lettere a) o d) del comma 1. 3. Ai componenti si applicano le procedure di cui al comma 1, esclusa l'apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformita' UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformita' dal quale risulti la conformita' dei componenti con le disposizioni applicabili del presente decreto, ne specifichi le caratteristiche e le modalita' con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione. 4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 1 e 2, si puo' altresi' applicare la procedura di cui all'allegato VIII. 5. In deroga ai commi 1, 2 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'interno, puo', su richiesta debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio, nel territorio nazionale, dei prodotti diversi dai componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell'interesse della protezione. 6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi da 1 a 4 devono essere redatti in lingua italiana.